Pesaro 18 ,aggio 2019
Circolare n°14/2019
LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come noto, l’art. 9, commi da 1 a 8, DL n. 119/2018, c.d. “Decreto Collegato alla Finanziaria 2019”, ha previsto la possibilità di regolarizzare le irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi /adempimenti di natura formale.
Con il Provvedimento 15.3.2019, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative, delle citate disposizioni prevedendo, tra l’altro che, sono oggetto di regolarizzazione le violazioni:
- per cui è competente l’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni;
- commesse fino al 24.10.2018;
- che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini IVA, IRAP, IRES / IRPEF e relative addizionali / imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta, nonché sul relativo pagamento dei tributi.
Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione è necessario:
- rimuovere le irregolarità / omissioni entro il 2.3.2020;
- versare, in unica soluzione / 2 rate, € 200 per ciascun periodo d’imposta, tramite il mod. F24 (codice tributo “PF99”), cui si riferiscono le violazioni formali. Recentemente con la Circolare 15.5.2019, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli attesi chiarimenti ed in particolare l’elenco delle violazioni definibili e quello delle fattispecie escluse dalla regolarizzazione.
SOGGETTI INTERESSATI
La regolarizzazione delle infrazioni / inosservanze / omissioni di natura formale è rivolta a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica. In merito, nella Circolare n. 11/E in esame, l’Agenzia sottolinea che “la regolarizzazione … è destinata sia alla vasta platea delle «partite IVA», siano essi professionisti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sia ai privati contribuenti che potrebbero aver commesso irregolarità formali nell’adempiere agli obblighi fiscali, sia infine ai soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.”
VIOLAZIONI DEFINIBILI
Sul punto l’Agenzia nella citata Circolare n. 11/E specifica che:
- le violazioni definibili sono “tendenzialmente” quelle per le quali il Legislatore ha previsto sanzioni entro limiti massimi e minimi o in misura fissa, “non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”;
- trattasi di “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di
controllo, anche solo in via potenziale.
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A titolo esemplificativo, l’Agenzia propone il seguente elenco delle violazioni definibili.
- Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (tra cui sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica), ovvero errata indicazione o
incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- omessa / irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) o delle liquidazioni periodiche IVA, di cui agli artt. 21 e 21-bis,
DL n. 78/2010. Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- omessa / irregolare / incompleta presentazione dei modd. Intra;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio / variazione dell’attività dicui all’art. 35, DPR n. 633/72, ovvero delle dichiarazioni di cui agli artt. 35-ter e 74-quinquies,
DPR n. 633/72;
- erronea compilazione della dichiarazione d’intento di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- anticipazione di ricavi / posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- irregolarità / omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- omessa / tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- omessa comunicazione della proroga / risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’imposta
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente / prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dall’1.1.2018;
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile (c.d. reverse charge), in assenza di frode. Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- omessa / irregolare indicazione dei costi “black list” in dichiarazione dei redditi;
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile / fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal DPR n. 442/97 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
- mancata iscrizione al VIES.
VIOLAZIONI NON DEFINIBILI
Non sono ricomprese nella regolarizzazione in esame le violazioni sostanziali, ossia quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile / imposta / versamento del tributo.
Sono altresì escluse dal perimetro della regolarizzazione le infrazioni / inosservanze/omissioni afferenti a:
- ambiti impositivi diversi da quelli espressamente previsti (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, ecc.);
- atti divenuti definitivi al 19.12.2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 119/2018);
- atti pendenti al 19.12.2018 divenuti definitivi, a seguito di pronuncia giurisdizionale / per effetto di altre forme di definizione agevolata, anteriormente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
- atti di contestazione / irrogazione di sanzioni emessi nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure”, compresi quelli relativi al mancato perfezionamento della stessa.
Come evidenziato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 11/E la regolarizzazione in esame non può essere utilizzata per consentire l’emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite o
detenute all’estero. Di conseguenza non sono definibili le violazioni concernenti la compilazione del quadro RW (monitoraggio fiscale) e quelli concernenti l’IVIE / IVAFE.
sono escluse dalla regolarizzazione le seguenti violazioni.
- Omessa presentazione del mod. F24 “a zero”, tenuto conto che lo stesso è necessario per assolvere all’obbligo di pagamento dei tributi / contributi, anche quando l’obbligazione è adempiuta mediante la compensazione del debito con crediti relativi a tributi diversi ovvero a contributi (ad esempio, previdenziali, assistenziali, ecc.);
- “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo (sanzionata in misura fissa, se il ritardo non è superiore a 90 giorni, ed in misura proporzionale quando il ritardo è oltre i 90 giorni), considerato che tale violazione è di fatto equiparata ad una tardiva compensazione;
- acquisto di beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con
emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore.
Dalla regolarizzazione sono escluse, altresì, le seguenti violazioni.
- Omessa presentazione delle dichiarazioni, anche senza debito d’imposta. L’omissione, infatti, ha pur sempre rilevanza sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette /IVA, anche quando in concreto non emerge un debito d’imposta;
- omessa presentazione dei modelli studi di settore ovvero dichiarazione di cause di inapplicabilità / esclusione insussistenti, in quanto tali comportamenti non risultano solo di ostacolo all’attività di controllo, ma rilevano anche ai fini della determinazione della base imponibile.
- indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.
- irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute / scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
- omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante la c.d. remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 (art. 7-quater, DL 193/2016, ad esempio, opzione per il consolidato nazionale ovvero per la cedolare secca);
- omessa / irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta;
- omessa trasmissione delle CU da parte dei sostituti (sanzionata in misura fissa – € 100 a certificazione – con un massimo di € 50.000);
- omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati, di cui all’art. 3, comma 3, DPR n. 322/98;
- errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale). L’utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità / sottoscrizione da parte dei soggetti autorizzati, comporta il recupero dei crediti utilizzati e dei relativi interessi, nonché l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/97 (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013).
ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI INTERESSATI
Come sopra accennato, al fine di perfezionare la regolarizzazione in esame è necessario:
- versare le somme dovute (€ 200 per ciascun periodo d’imposta);
- rimuovere, quando possibile, l’irregolarità / omissione che si intende regolarizzare.
In merito, nella Circolare n. 11/E in esame l’Agenzia fornisce i chiarimenti di seguito riportati.
VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Come disposto dal citato Provvedimento 15.3.2019 il pagamento della somma dovuta per la regolarizzazione (€ 200 per periodo d’imposta) può essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 31.5.2019;
- in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31.5.2019 e la seconda entro il 2.3.2020.
Nel caso in cui nello stesso anno solare si chiudono 2 o più periodi d’imposta ed il contribuente intende definire le violazioni commesse in tutti i predetti periodi d’imposta, è necessario versare € 200 per ciascun periodo.
In merito alla compilazione del mod. F24 (codice tributo “PF99”), l’Agenzia rammenta che:
- nel campo “rateazione/Regione/prov./Mese rif.” “NNRR” va indicato se il pagamento è rateale o in unica soluzione (“0102” per il pagamento della prima rata e “0202” per il pagamento della seconda rata; “0101” per il pagamento in un’unica soluzione);
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- quale “anno di riferimento” va riportato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione.
In merito a tale aspetto è precisato / ribadito che:
– per le violazioni commesse in sede di dichiarazione annuale, va fatto riferimento al periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce (non all’anno di presentazione della stessa). Così, ad esempio, in caso di errore commesso nella dichiarazione annuale 2017, relativa al periodo d’imposta 2016, nel mod. F24 va indicato “2016”;
– se la violazione formale non si riferisce ad un determinato periodo d’imposta va indicato l’anno solare in cui è stata commessa la violazione. Tale fattispecie può verificarsi, ad esempio, per le violazioni commesse da sostituti / intermediari / altri soggetti tenuti all’invio di comunicazioni / dichiarazioni per conto di altri soggetti che sono quindi tenuti ad indicare l’anno solare in cui sono stati trasmessi i dati errati;
– per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare va indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
In tal caso “la regolarizzazione produce effetti – ai fini delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell’IRAP – unicamente per le violazioni che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel mod. F24”.
Così, ad esempio, il contribuente che intende definire le violazioni commesse nel corso del periodo d’imposta che va dall’1.7.2015 al 30.6.2016, nel mod. F24 deve indicare “2016” e il versamento ha effetto anche per le “altre” violazioni (diverse da quelle relative alle imposte dirette / addizionali / IRAP) commesse nel 2016.
Non è possibile compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.
Nel caso in cui la violazione formale da sanare sia stata posta in essere da società incorporate o fuse, l’Agenzia specifica che nel mod. F24 è necessario riportare:
- i dati identificativi della società incorporata / fusa;
- il codice fiscale della società incorporante / risultante dalla fusione e il codice “74” (soggetto
risultante dall’operazione straordinaria) nel campo “codice identificativo”.
RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITÀ / OMISSIONI
Come sopra accennato, ai fini della regolarizzazione, oltre al versamento degli importi dovuti, è necessario rimuovere le irregolarità / omissioni. In merito l’Agenzia rammenta che tale adempimento va effettuato:
- entro il 2.3.2020 (termine di versamento della seconda rata); ovvero
- in presenza di giustificato motivo, entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito da parte dell’Ufficio (ad esempio, lettera di compliance).
Detta circostanza può verificarsi, ad esempio, quando risulta difficoltoso individuare tutte le violazioni formali commesse, in quanto non di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono.
Tale “incertezza” non è mai ravvisabile nel caso in cui le irregolarità / omissioni siano già state constatate / contestate dall’Ufficio.
Per chiarire tale aspetto l’Agenzia propone i seguenti esempi.
Esempio 1 Ricezione lettera di compliance il 5.7.2019 con segnalazione di violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017.
La violazione va rimossa entro il 2.3.2020 purché entro il 31.5.2019 sia stata versata almeno la prima rata dovuta per la regolarizzazione del medesimo periodo d’imposta.
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Esempio 2 Ricezione lettera di compliance il 28.2.2020 con segnalazione di violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017.
La violazione va rimossa entro il 30.3.2020 (30 giorni dal ricevimento) purché entro il 31.5.2019 sia stata versata almeno la prima rata dovuta per la regolarizzazione del medesimo periodo d’imposta.
Va comunque rammentato che, come previsto dal citato Provvedimento, “la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta”.
FATTISPECIE PER LE QUALI NON È RICHIESTO RIMUOVERE L’IRREGOLARITÀ / OMISSIONE
L’Agenzia rammenta che il citato Provvedimento prevede espressamente che per determinate fattispecie non è richiesta la rimozione della violazione commessa, in quanto la norma sanzionatoria dispone la sola applicazione della sanzione.
A titolo esemplificativo sono elencate le casistiche di seguito riportate.
FATTISPECIE PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE
- Violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
- dall’1.1.2018, addebito all’acquirente / committente di un’IVA in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta; in tal caso l’acquirente che ha detratto l’imposta è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell’art. 6, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 471/97 e conserva il diritto alla detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con il versamento di € 200 senza necessità di rimuovere l’errore;
- violazioni in materia di inversione contabile (c.d. “reverse charge”), sanzionate dal citato art. 6, commi 9-bis.1 e 9-bis.2, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione / frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
- omessa presentazione delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis, DL n. 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.
FATTISPECIE PER LE QUALI È SEMPRE RICHIESTA LA RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE
- Omissioni / irregolarità delle dichiarazioni di cui agli artt. 35, 35-ter e 74-quinquies, DPR n. 633/72. Le informazioni rese con tali dichiarazioni sono, infatti, utili al corretto esercizio dell’attività di controllo e alla notifica degli atti tributari. La rimozione della violazione per mezzo della definizione in esame non produce alcun effetto ai fini della regolarità della notifica degli atti eseguita nelle more della correzione;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete / non veritiere;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili. A tal riguardo, nel caso in cui nello stesso processo verbale siano state constatate, per lo stesso periodo d’imposta, sia violazioni sostanziali che violazioni formali non collegate al tributo (ad esempio, irregolare tenuta della contabilità / errori formali nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi), il contribuente può avvalersi della definizione in esame per le violazioni formali in autonomia rispetto alla definizione delle violazioni sostanziali ai sensi dell’art. 1, DL n. 119/2018. Nel caso in cui le violazioni, seppur formali, siano correlate al tributo oggetto del PVC, le stesse restano assorbite dalla definizione di cui al citato art. 1, non dovendo essere definite autonomamente;
- omessa / irregolare / incompleta presentazione dei modd. Intra;
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- omessa / irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) di cui all’art. 21, DL n. 78/2010;
- omessa comunicazione della proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca. In tal caso, per fruire dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazione, il contribuente è tenuto a sanare l’omissione;
- omessa iscrizione al VIES. Sebbene la Corte di Giustizia UE con sentenza 9.2.2017, causa C- 21/16, abbia confermato un orientamento ormai costante secondo cui la mancata iscrizione al VIES da parte del soggetto acquirente non preclude la possibilità di applicare il regime IVA previsto per le cessioni intraUE (non imponibilità), non costituendo una condizione essenziale per poter beneficiare del regime di non imponibilità, l’omissione va comunque sanata per consentire alle controparti commerciali di poter effettuare le opportune verifiche.
PERFEZIONAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE
A conferma di quanto previsto dal citato Provvedimento, l’Agenzia ribadisce che la regolarizzazione in esame è ammessa anche nel caso in cui la violazione sia già stata rilevata in un PVC o sanzionata in un atto di contestazione / irrogazione di sanzioni, sempreché il rapporto non sia già esaurito / la sanzione non sia già divenuta definitiva.
In tali situazioni (pendenza di causa), il contribuente deve comunicare la rinuncia al giudizio a seguito del perfezionamento della definizione.
In merito alle somme versate dal contribuente l’Agenzia precisa che:
- nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione (ad esempio, parziale pagamento delle somme dovute per definire ciascun periodo d’imposta), il contribuente non ha diritto al rimborso di quanto versato;
- il perfezionamento della definizione non dà luogo alla restituzione di quanto versato ad altro titolo per violazioni formali, salvo che la restituzione avvenga in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale o di un provvedimento di autotutela relativi all’atto di irrogazione della sanzione definito.
PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA
Con riferimento alla proroga di 2 anni dei termini di decadenza dell’attività sanzionatoria per le violazioni formali commesse fino al 31.12.2015 e constatate in un PVC, disposta dal comma 6 del citato art. 9, l’Agenzia specifica infine che:
“presupposto di operatività della proroga è la semplice presenza di violazioni formali constatate in un processo verbale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, prescindendo dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa”.
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Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti