Pesaro, 10 marzo 2020
CIRCOLARE n. 10/2020
OGGETTO: AGGIORNAMENTI EMERGENZA CORONAVIRUS
Riferimenti normativi
D.P.C.M. 8 marzo 2020
In sintesi
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante
disposizioni che producono effetto dall’8 marzo 2020 e sono efficaci,
salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile
2020 per l’emergenza CORONA VIRUS
Il D.P.C.M. introduce un sistema di mobilità ridotta in Lombardia e
in 14 Province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,
Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti Novara, Verbano-Cusio-
Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), dove occorre evitare
spostamenti in entrata e in uscita, a eccezione di comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità e spostamenti per
motivi di salute.
In primo luogo, le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per
comprovati motivi di lavoro.
Ciò comporta che sono consentiti gli spostamenti verso e di ritorno
dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese),
sempre che non ricorrano i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla
propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena
o risultati positivi al virus.
In attesa delle indicazioni che i Prefetti forniranno (sulla base delle direttive
emanate dal Ministero dell’Interno), gli interessati potranno comprovare il
motivo lavorativo dello spostamento con opportuni mezzi:
autocertificazione come da fac simile allegato, il cedolino paga, il
tesserino di identificazione aziendale, ovvero una dichiarazione del
datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio.
Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza
chiamate ad assicurare il monitoraggio delle misure di contenimento, cui si
raccomanda di prestare la massima collaborazione. Peraltro, la ratio del
provvedimento (come già dei precedenti) è di limitare il più possibile gli
spostamenti delle persone. In quest’ottica, rimane ferma la possibilità di
ricorrere alle modalità di lavoro agile (richiamate nell’art. 2, lett. r), del
DPCM per tutto il territorio nazionale), cui si aggiunge la raccomandazione
ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di
congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.
In secondo luogo, le nuove limitazioni non determinano il blocco delle
merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno
degli stessi. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di
trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per
svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse.
Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno
essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante
l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le
fatture di accompagnamento.
Inoltre, sempre nell’attesa che vengano definite le richiamate procedure
omogenee, si suggerisce di adottare misure di prevenzione e cautela nei
confronti dei trasportatori, quali, ad esempio:
a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a
protezione di mani, naso e bocca;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in
aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
c) trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.
Di seguito le note esplicative pubblicate dal Ministero degli esteri e dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
In allegato il fac-simile dell’autocertificazione prevista in caso di controllo.
D.P.C.M. 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020
Articolo 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio nella
Regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono
adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai
territori di cui sopra, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre
(maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il
proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il
proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al
virus;
d) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere,
durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei
lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo
restando quanto previsto in tema di lavoro agile;
e) comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di 1 metro ed evitando assembramenti;
Misure igieniche (aggiornate al D.P.C.M. 8 marzo 2020)
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i
locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di
aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante
l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti
dal medico;
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta
assistenza a persone malate.
Lo “Studio Giampaoli & Partners Consulting” rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
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